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Due diligence
Elemento informativo sulla materia
Due diligence è un’espressione di sapore anglosassone («dovuta diligenza») che si riferisce alla doverosa attenzione e alla cura che si dovrebbero tributare, in ambito contrattuale, prima di stipulare un accordo con una controparte. In ambito economico o commerciale, rappresenta un approfondimento, una verifica di un potenziale investimento, ed è finalizzata a confermare oppure a smentire fatti, elementi e circostanze che attengono a una data operazione commerciale o societaria. Trattasi di un processo organizzato di raccolta e di analisi di informazioni dettagliate di varia natura, in ordine a una determinata attività economica, allo scopo di pervenire a una valutazione attendibile di tale attività, quindi di esprimere un giudizio motivato sulla fattibilità versus la rischiosità dell’operazione che le controparti intendono porre in essere.
L’attività di due diligence può essere richiesta e condotta nel corso di fasi diverse della trattativa, potendo avvenire prima, durante o dopo la conclusione dell’affare, a seconda dei fini cui è preposta.
In ogni caso, l’attività posta in essere dalla consulenza si sostanzia in un’attività di investigazione e di approfondimento di dati e di informazioni relative all’oggetto di una trattativa. Il fine ultimo di questa attività è quello di consentire una corretta valutazione circa la convenienza di un determinato affare e di identificarne i rischi e i problemi connessi, sia per negoziare termini e condizioni del contratto, sia per predisporre adeguati strumenti di garanzia, di indennizzo o di risarcimento.
Conseguentemente, le operazioni di due diligence costituiscono una frequente richiesta in occasione di acquisizioni/cessioni societarie o aziendali, in caso di emissione di strumenti finanziari (collocamento di azioni o di obbligazioni), in vista dell’acquisto di quote di fondi comuni di investimento (FIA) chiusi da parte di Società di gestione del risparmio (SGR), nelle attività di valutazione e stima degli immobili posti a garanzia di esposizioni creditizie, ovvero oggetto di procedure giudiziali, di compravendita.
In tutti questi casi, le attività di due diligence consistono nella raccolta delle informazioni concernenti l’oggetto della trattativa e nella loro verifica, al fine di esprimere un giudizio sul loro valore di mercato e sul loro possibile rendimento. L’operazione è svolta da soggetti terzi, rispetto all’offerente e a quelli interessati all’acquisto, con consolidata specializzazione professionale nel campo tecnico interessato dall’operazione in cui si opera (es°. consulente tecnico specialista in materia di Direttiva macchine 2006/42 CE).
L’attività di due diligence può essere richiesta e condotta nel corso di fasi diverse della trattativa, potendo avvenire prima, durante o dopo la conclusione dell’affare, a seconda dei fini cui è preposta.
In ogni caso, l’attività posta in essere dalla consulenza si sostanzia in un’attività di investigazione e di approfondimento di dati e di informazioni relative all’oggetto di una trattativa. Il fine ultimo di questa attività è quello di consentire una corretta valutazione circa la convenienza di un determinato affare e di identificarne i rischi e i problemi connessi, sia per negoziare termini e condizioni del contratto, sia per predisporre adeguati strumenti di garanzia, di indennizzo o di risarcimento.
Conseguentemente, le operazioni di due diligence costituiscono una frequente richiesta in occasione di acquisizioni/cessioni societarie o aziendali, in caso di emissione di strumenti finanziari (collocamento di azioni o di obbligazioni), in vista dell’acquisto di quote di fondi comuni di investimento (FIA) chiusi da parte di Società di gestione del risparmio (SGR), nelle attività di valutazione e stima degli immobili posti a garanzia di esposizioni creditizie, ovvero oggetto di procedure giudiziali, di compravendita.
In tutti questi casi, le attività di due diligence consistono nella raccolta delle informazioni concernenti l’oggetto della trattativa e nella loro verifica, al fine di esprimere un giudizio sul loro valore di mercato e sul loro possibile rendimento. L’operazione è svolta da soggetti terzi, rispetto all’offerente e a quelli interessati all’acquisto, con consolidata specializzazione professionale nel campo tecnico interessato dall’operazione in cui si opera (es°. consulente tecnico specialista in materia di Direttiva macchine 2006/42 CE).
Dott. Paolo Cianciotta
Business Advisor & Trust Asset Manager